Molti grandi milionari, tra cui Bill Gates, Warren Buffett e Mark Zuckerberg, solo per citarne alcuni, hanno già dichiarato che non lasceranno il loro intero patrimonio ai propri figli, ma ne destineranno la gran parte ad organizzazioni benefiche.

Certo è che, anche al di fuori dei casi di questi super ricchi, tutti ci chiediamo se, al momento del trapasso della nonna, i suoi gioielli vadano o meno inseriti nella dichiarazione di successione.

Il problema, in alcuni casi, non è trascurabile ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, specialmente quando si verifichi l’ipotesi di eredità indiretta e/o di superamento della franchigia per l’eredità diretta.

Chiariamo subito un punto: denaro, mobili, gioielli e opere d’arte in generale, rientrano nell’asse ereditario. Ma come comportarsi nella dichiarazione di successione?

Ai fini del calcolo e dell’imposta di successione si considera naturalmente quanto contenuto nella relativa dichiarazione. Come a tutti noto, tale dichiarazione potrebbe poi essere oggetto di verifiche fiscali, anche se difficilmente l’Agenzia Entrate può rilevare la presenza di contante, mobili e gioielli casa per casa. Per questa ragione, la legge che regola la materia dell’imposta di successione (Testo Unico Successioni D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346) prevede, ai fini della quantificazione dell’attivo ereditario, l’aggiunta del 10% del suo valore netto, già detratte le franchigie, percentuale che rappresenta l’importo presunto del valore di denaro, gioielli e mobilia del defunto. Inoltre la disposizione in oggetto prevede che questa presunzione operi anche se gli eredi non dichiarino nulla o dichiarino un importo minore in fase di successione. Naturalmente, in caso di beni che superino il dieci per cento previsto, grava sull’erede l’onere della dichiarazione e il calcolo dell’imposta andrà effettuato sul maggior valore.

Cosa fare, invece, se il valore è inferiore al 10%? C’è un modo di liberarsi della presunzione prevista dall’art. 9 del Testo Unico citato? La risposta è positiva, ma spetta in questo caso all’erede procedere con un inventario, se si vuole evitare l’applicazione automatica della presunzione di legge.

Naturalmente queste considerazioni hanno una loro importanza specie qualora in fase di successione sorgano contrasti nella divisione ereditaria.

Cammeo Foto di Nile da Pixabay

Le vie previste dalla legge per la successione sono due: la legge o il testamento. Nel primo caso si parla di successione legittima e, per quanto concerne denaro, gioielli o mobilia, si seguono le regole che abbiamo già visto. Nel secondo caso, la questione potrebbe farsi più complessa, specie se si dovesse verificare l’ipotesi in cui il testamento non dovesse ricomprendere tutti i beni mobili del defunto. In tal caso potrebbe essere necessario verificare che siano state rispettate le quote riservate ai legittimari, cioè a quegli eredi più fortemente tutelati dalla legge in relazione a specifici vincoli familiari (quali ad es. coniuge e figli), così come previste dal Codice Civile. Quindi si tratterà di una successione che trova la propria regolamentazione sia nel testamento che nella legge ordinaria.

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Federica Coscia, Paolo Gambaro

Scarica e conserva “IL CAVEAU N° 80”.