Il Consulente Finanziario conclude la riflessione sugli Istituti Giuridici a tutela del patrimonio, illustrando l’Affidamento Fiduciario. 

L’ultimo Istituto Giuridico a tutela del patrimonio, che ci resta da affrontare ed approfondire, è l’Affidamento Fiduciario.

Si tratta di un contratto che si definisce “atipico”, in quanto la sua disciplina non è contenuta all’interno del Codice Civile. Consiste in un accordo con cui un soggetto, l’affidante fiduciario, affida determinati beni ad un affidatario, che li gestisce per la realizzazione di un programma stabilito dal primo e nell’interesse di uno o più beneficiari.

Rappresenta un’ottima alternativa sia al Trust che al Vincolo di Destinazione, in quanto il suo funzionamento risulta più semplice ed elastico e, a differenza del Trust, non richiede approfondite conoscenze di norme giuridiche diverse da quelle italiane.

Tramite questo contratto, che può assolvere a varie finalità (es. garanzia, gestione, segregazione patrimoniale), l’affidatario riceve dall’affidante un “diritto di proprietà temporaneo” sui beni di quest’ultimo. Tuttavia tale diritto dell’affidatario è finalizzato alla tutela dei beneficiari – individuati fin dall’inizio o da individuare nel frattempo – che, una volta realizzato il programma, riceveranno i beni affidati liberi da vincoli.

I beni oggetto del vincolo non possono essere aggrediti dai creditori personali di affidante, affidatario e terzi beneficiari, salvo che si tratti di obbligazioni contratte dall’affidatario per la realizzazione del programma. Il programma può avere il contenuto più vario, anche se però deve risultare meritevole di tutela, secondo i principi del nostro ordinamento giuridico.

Sebbene l’esistenza di tale contratto fosse stata già riconosciuta a livello giurisprudenziale e dottrinale, la legge n. 112/2016 per la prima volta ha disciplinato alcuni aspetti per l’utilizzo di quest’Istituto a tutela delle persone affette da disabilità grave.
Infatti questa recente norma nota come “Legge sul dopo di noi” ha cercato di risolvere almeno in parte le problematiche e le angosce dei genitori di persone con disabilità grave, per rispondere alla domanda: “Chi si prenderà cura di mio figlio quando io non sarò più in grado di farlo?”.

Quali agevolazioni ha previsto la legge? Per consentire la realizzazione di un “progetto di vita” del disabile grave, idoneo a soddisfare le sue necessità e bisogni, sono stati introdotti sgravi fiscali per:

• Le liberalità in denaro o in natura
• La stipula di polizze di assicurazione
• La costituzione di Trust
• La costituzione di Vincoli di Destinazione di cui all’Art. 2645-ter del Codice Civile
• La costituzione di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di Onlus che operano prevalentemente nel settore della beneficenza

La legge prevede, quale requisito formale essenziale per godere delle esenzioni ed agevolazioni fiscali, l’atto pubblico.

Tuttavia solo il tempo e la concreta applicazione della legge sarà in grado di dirci se questa normativa sia veramente in grado di assicurare una tutela adeguata alle persone con disabilità grave.

Qui si conclude la trattazione degli Istituti Giuridici a tutela del patrimonio. Resta quindi da fare un confronto tra i vari Istituti, anche in funzione delle esigenze della singola persona.

Scarica e conserva “IL CAVEAU N° 20”.